martedì 3 novembre 2009

Influenza MAIALA: rischi e profitti



Riceviamo e diffondiamo:

Aldo Barbona (presidente LIDU 1948 onlus) "Qualche giornale ne sta parlando molto timidamente e allora torniamo sull’argomento perché consideriamo necessario commentare la vicenda in modo più approfondito.. Il 21 settembre 2009 la Corte dei conti, che esercita controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha emanato la Deliberazione n. 16/2009/P.
La Corte con tale atto tenta di dare la sua valutazione sul contratto di fornitura di dosi di vaccino antinfluenzale A(H1N1) stipulato tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l.
Chiede perciò chiarimenti sui seguenti 11 punti del contratto:
1) la decima premessa è parte integrante del contratto precisando che l'esito delle ricerche, la capacità di sviluppare con successo il Prodotto, i tempi di produzione, la qualità dell'inoculo virale, la capacità produttiva e il lancio del prodotto sono ancora in corso di definizione, sembra vanificare a favore della Novartis tutti i successivi vincoli contrattuali;
2) la tredicesima premessa prevede l'applicazione dell'IVA vigente al momento della consegna anziché quella vigente alla firma del contratto;
3) l'art. 3.1 (ribadito dall'art. 5.3) prevede la possibilità del mancato rispetto delle date di consegna del Prodotto, senza l'applicazione di alcuna penalità;
4) l'art. 4.1 stabilisce che il Ministero accetti il prodotto anche in assenza dell'autorizzazione all'ammissione in commercio in Italia, concordando in tal caso un generico "Quality Agreement";
5) le garanzie poste a favore del Ministero in caso di mancata autorizzazione all'ammissione in commercio del Prodotto in Italia previste dall'art. 4.2 non appaiono correlate all'esborso finanziario sopportato dal Ministero fino a quella data, né bilanciate con quelle poste a carico del Ministero medesimo dall'art. 9.3 nel caso di impossibilità di ritiro del Prodotto;
6) l'art. 4.4, riguardante eventuali difetti di Fabbricazione o Danni Fisici del prodotto, richiede l'accordo della Novartis sull'esistenza degli stessi;
7) l'art. 4.5 prevede rimborsi al Ministero per danni causati a terzi, limitatamente a causa di Difetti di Fabbricazione, mentre ai sensi dell'art.. 4.6 il Ministero dovrà risarcire Novartis per danni causati a terzi in tutti gli altri casi;
8) l'art. 9.3 prevede il pagamento alla Novartis di euro 24.080.000 (al netto di IVA) ai fini della partecipazione ai costi in caso di non ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio del Prodotto, senza alcuna specificazione in merito ai criteri di quantificazione del predetto importo;
9) l'art. 9.5 stabilisce che, qualora il contratto venga risolto per violazione di disposizioni essenziali da parte di Novartis, il pagamento dovrà essere ugualmente effettuato per il prodotto fabbricato e consegnato;
10) l'art. 10.2 considera Informazioni Riservate anche l'esistenza del contratto e le disposizioni in esso contenute, clausola in considerazione dell'evidenza pubblica della procedura impossibile da rispettare;
11) il contratto appare carente di parere di organo tecnico in grado di attestare la congruità dei prezzi in esso concordati. Analizzando il contratto suddetto, la Corte dei conti scopre che non può approfondire, il contratto è a trattativa riservata ed è stato secretato, perché valgono le stesse emergenze previste in caso di eventi calamitosi di natura terroristica (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale).
Scopre così che il trattamento dell'influenza A (H1N1) è stata messa nella mani della Protezione civile, alla stessa stregua degli eventi calamitosi come terremoti, frane, guerre batteriologiche, ecc.
Alla luce delle considerazioni della Corte dei conti, veniamo per di più a sapere che:
- Anche se la Novartis non arrivasse in tempo a fornire i vaccini, noi pagheremmo lo stesso 24.08.000 euro. (Vedi punto 8).
- Il Ministero pagherà Novartis anche in caso di non ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio del Prodotto. (Vedi punto 8)
- Il fornitore (nel caso specifico Novartis) pagherà l'IVA alla consegna e non alla stipula del contratto. (Vedi punto 2)
- Nell’eventualità che ci siano difetti di fabbricazione, sarà la Novartis a dire l’ultima parola sulla consistenza degli stessi. (Vedi punto 6)
- Novartis pagherà i danni in caso di difetto di fabbricazione, in tutti gli altri casi di danni a terzi pagherà il Ministero. (Vedi punti 6 e 7)
- Per la Novartis non è prevista alcuna penalità. (Vedi punto 3).
La Corte dei conti conclude il documento affermando “Queste dettagliate deroghe - anche se non del tutto esaustive - inducono la Sezione a ritenere il provvedimento al di fuori degli ordinari schemi contrattuali e di conseguenza - nel riconoscere l'eccezionalità e somma urgenza dell'intervento - a non procedere alla disamina dei vari punti di rilievo sollevati dall'Ufficio di controllo.
Se ce ne fosse bisogno, abbiamo avuto ulteriore prova della incapacità dei nostri governanti nello
spendere i soldi dei cittadini governati, come ci attesta la conclusione del documento al punto 11.
Roma lì, 19 ottobre 2009.
Aldo Barbona (Presidente LIDU 1948 onlus Lega Italiana dei Diritti Umani)
Massimo Andellini (Presidente UVA - Unione Vegetariana Animalista)

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