Al fine di partecipare con cognizione di causa alla raccolta firme per i c.d. #referendumsociali vi prononiamo un'analisi dei quesiti, prospettandovi la modificha che avrebbero le abrogazioni.
QUESITI E TESTI NORMATIVI COMPARATI (vedi sotto)
Quesito A (commi 18, 79, 80, 81, 82, 109 a,c)
QUESITO B (commi 126, 127, 128)
Quesito C (comma 33)
QUESITO D (comma 145, 148)
TESTO L.107/2015 con possibili abrogazioni.
17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una
valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie,
assicurano la piena trasparenza e pubblicita' dei piani triennali
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui
al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente eventuali
revisioni del piano triennale.
18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai
posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai commi
da 79 a 83.
19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse
disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali
dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi
62 e 63.
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32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di
accesso al lavoro sono sviluppati con modalita' idonee a sostenere
anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti
di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo
periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
33. Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e le
capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,
sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani
triennali dell'offerta formativa.
34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,»
sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero
con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei
settori del patrimonio e delle attivita' culturali, artistiche e
musicali, nonche' con enti che svolgono attivita' afferenti al
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI,».
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78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla
riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico,
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando
i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio,
garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni
del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A
tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e
coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto
previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.
79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura
dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico
propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito
territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di
sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare
avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede
ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in
classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati,
purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della
disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti
con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili
nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di
concorso.
80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano
dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La
trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico
e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilita'
derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita', entro il
secondo grado, con i docenti stessi.
82. L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si
perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu'
proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico
regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non
abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia
del dirigente scolastico.
83. Il dirigente scolastico puo' individuare nell'ambito
dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo
coadiuvano in attivita' di supporto organizzativo e didattico
dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
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109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel
rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale
docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti
modalita':
a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per
titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a
concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni
scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti
utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici
per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti
dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facolta'
assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della
proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo
l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di
assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno
concorso. La rinuncia all'assunzione nonche' la mancata accettazione
in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la
cancellazione dalla graduatoria di merito;
b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i
posti di sostegno; a tal fine, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente
articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte
prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di
sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della
scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di
primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il
superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi
titoli da' luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per
ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui
alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati
all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;
c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua
ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento
delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai
sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui al
comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi
da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione,
ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua
ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma
4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.
110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per
ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere
alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo
400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dal comma 113 del presente articolo,
esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di
abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la
scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del
relativo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno
didattico agli alunni con disabilita'. Per il personale educativo
continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per
l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici
per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale
docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
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125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la
realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124
e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere
dall'anno 2016.
126. Per la valorizzazione del merito del personale docente e'
istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200
milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello
territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla
dotazione organica dei docenti, considerando altresi' i fattori di
complessita' delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati
dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente
articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del
fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.
128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a
valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di
retribuzione accessoria.
129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso
ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la
valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal
dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e
un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei
docenti sulla base:
a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del successo
formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo
e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul superamento
del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed
educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera
a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di
tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su
richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il
consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il
comitato esercita altresi' le competenze per la riabilitazione del
personale docente, di cui all'articolo 501».
130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici
regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni
scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente
articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato
tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo confronto con le parti
sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida
per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali
linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base delle
evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici
regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento
comunque denominato.
131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e
disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei
mesi, anche non continuativi.
132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo per i
pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad
oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di
contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei
mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la
dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.
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144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole,
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' autorizzata la spesa di euro 8
milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI). La spesa e' destinata
prioritariamente:
a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli
apprendimenti;
b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.
145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli
investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di
istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la
manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno
a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti,
spetta uncredito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni
effettuate inciascuno dei due periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle
effettuate nel periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' riconosciuto alle
persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti
titolari di reddito d'impresa e non e' cumulabile con altre
agevolazioni previste per le medesime spese.
147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' ripartito in tre
quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono
ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro
100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di
reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la
ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e' utilizzabile
tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme
siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato secondo le modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono
riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per
l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento
delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo
e' assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie
delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media
nazionale, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
primo periodo.
149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica
comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma
148, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni
stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una
pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito
d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni
per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8
milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in
euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 201
e seguenti.
…
...
212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando