giovedì 28 aprile 2016

#referendumsociali #lacattivascuola: QUESITI E TESTI NORMATIVI COMPARATI

Al fine di partecipare con cognizione di causa alla raccolta firme per i c.d. #referendumsociali vi prononiamo un'analisi dei quesiti, prospettandovi la modificha che avrebbero le abrogazioni.



QUESITI E TESTI NORMATIVI COMPARATI (vedi sotto)

Quesito A (commi 18, 79, 80, 81, 82, 109 a,c)

QUESITO B (commi 126, 127, 128) 
 
 
 
 
 
 Quesito C (comma 33) 
 
 
 
 QUESITO D (comma 145, 148)  
 
 
 
 
 
 
TESTO L.107/2015 con possibili abrogazioni. 
 
 
 17. Le istituzioni scolastiche, anche al  fine  di  permettere  una 
valutazione comparativa da parte degli  studenti  e  delle  famiglie,
assicurano la piena trasparenza e  pubblicita'  dei  piani  triennali 
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di  cui
al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente  eventuali 
revisioni del piano triennale. 
  18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare  ai
posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai  commi
da 79 a 83. 
  19.  Le  istituzioni  scolastiche,   nel   limite   delle   risorse
disponibili, realizzano  i  progetti  inseriti  nei  piani  triennali
dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai  commi
62 e 63. 
….

  32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di
accesso al lavoro sono sviluppati con modalita'  idonee  a  sostenere
anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti
di origine straniera. All'attuazione  delle  disposizioni  del  primo
periodo si provvede nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  33. Al  fine  di  incrementare  le  opportunita'  di  lavoro  e  le
capacita' di orientamento degli studenti, i  percorsi  di  alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77,
sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una  durata
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  di
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni  del  primo  periodo  si
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. I percorsi di  alternanza sono  inseriti  nei  piani 
triennali dell'offerta formativa. 
  34. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  aprile
2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo  settore,»
sono inserite le seguenti: «o con gli  ordini  professionali,  ovvero
con i musei e gli altri istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei
settori del patrimonio e  delle  attivita'  culturali,  artistiche  e
musicali, nonche'  con  enti  che  svolgono  attivita'  afferenti  al
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva  riconosciuti
dal CONI,». 

…..

  78. Per dare  piena  attuazione  all'autonomia  scolastica  e  alla
riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente  scolastico,
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando
i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto  allo  studio,
garantisce un'efficace ed efficiente gestione  delle  risorse  umane,
finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche'  gli  elementi  comuni
del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon  andamento.  A
tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione,  organizzazione  e
coordinamento  ed  e'  responsabile  della  gestione  delle   risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto
previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane. 
  79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura
dei  posti  dell'istituzione  scolastica,  il  dirigente   scolastico
propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all'ambito
territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni  e  di
sostegno, vacanti e disponibili, al fine  di  garantire  il  regolare
avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della  sede
ai sensi degli articoli 21 e 33, comma  6,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare  i  docenti  in
classi di concorso diverse da quelle per  le  quali  sono  abilitati,
purche' posseggano titoli di studio validi per  l'insegnamento  della
disciplina e percorsi formativi e competenze  professionali  coerenti
con gli insegnamenti da impartire e  purche'  non  siano  disponibili
nell'ambito  territoriale  docenti  abilitati  in  quelle  classi  di
concorso. 
  80. Il dirigente scolastico formula  la  proposta  di  incarico  in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in  coerenza  con  il  piano
dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere  svolti  colloqui.  La
trasparenza e la pubblicita' dei criteri  adottati,  degli  incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate  attraverso  la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica. 
  81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico
e'  tenuto  a  dichiarare  l'assenza  di  cause  di  incompatibilita'
derivanti da rapporti di coniugio, parentela o  affinita',  entro  il
secondo grado, con i docenti stessi. 
  82.  L'incarico  e'  assegnato  dal  dirigente  scolastico   e   si
perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu'
proposte di incarico opta tra quelle ricevute.  L'ufficio  scolastico
regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non
abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso  di  inerzia
del dirigente scolastico. 
  83.  Il   dirigente   scolastico   puo'   individuare   nell'ambito
dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti  che  lo
coadiuvano  in  attivita'  di  supporto  organizzativo  e   didattico
dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle  disposizioni  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
…
…

  109. Fermo restando quanto previsto nei commi  da  95  a  105,  nel
rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi
3 e 3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale
docente ed educativo della scuola statale  avviene  con  le  seguenti
modalita': 
    a) mediante concorsi pubblici nazionali  su  base  regionale  per
titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
113 del presente articolo. La determinazione dei posti da  mettere  a
concorso  tiene  conto  del  fabbisogno  espresso  dalle  istituzioni
scolastiche nei piani triennali dell'offerta  formativa.  I  soggetti
utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici
per titoli ed esami del personale docente sono  assunti,  nei  limiti
dei posti messi a  concorso  e  ai  sensi  delle  ordinarie  facolta'
assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66,  sono  destinatari  della
proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo
l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito  territoriale  di
assunzione,  ricompreso  fra  quelli  della  regione  per  cui  hanno
concorso. La rinuncia all'assunzione nonche' la mancata  accettazione
in assenza di una valida e  motivata  giustificazione  comportano  la
cancellazione dalla graduatoria di merito; 
    b) i concorsi di cui alla lettera a) sono  banditi  anche  per  i
posti di sostegno; a tal fine, in  conformita'  con  quanto  previsto
dall'articolo 400 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, come  modificato  dal  comma  113  del  presente
articolo, i bandi di concorso prevedono lo  svolgimento  di  distinte
prove concorsuali per titoli ed  esami,  suddivise  per  i  posti  di
sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti  di  sostegno  della
scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola  secondaria  di
primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il
superamento delle rispettive prove  e  la  valutazione  dei  relativi
titoli da' luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata  per
ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di  cui
alla lettera a) non possono essere  predisposti  elenchi  finalizzati
all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno; 
    c) per l'assunzione del personale docente ed educativo,  continua
ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento
delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti  nelle
graduatorie ad esaurimento del personale  docente  sono  assunti,  ai
sensi delle ordinarie facolta' assunzionali,  nei  ruoli  di  cui  al
comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi
da  79  a  82  ed  esprimono,  secondo  l'ordine   delle   rispettive
graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale  di  assunzione,
ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.  Continua
ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma
4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. 
  110. A decorrere dal concorso pubblico di cui  al  comma  114,  per
ciascuna classe di concorso o tipologia  di  posto  possono  accedere
alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di  cui  all'articolo
400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297,  come  modificato  dal  comma   113   del   presente   articolo,
esclusivamente  i  candidati  in  possesso  del  relativo  titolo  di
abilitazione all'insegnamento e, per  i  posti  di  sostegno  per  la
scuola  dell'infanzia,  per  la  scuola  primaria  e  per  la  scuola
secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in  possesso  del
relativo titolo di specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno
didattico agli alunni con disabilita'.  Per  il  personale  educativo
continuano ad  applicarsi  le  specifiche  disposizioni  vigenti  per
l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai  concorsi  pubblici
per titoli ed  esami  non  puo'  comunque  partecipare  il  personale
docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre  con  contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 
…
…

  125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione  e  per  la
realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a  124
e' autorizzata  la  spesa  di  euro  40  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  126. Per la valorizzazione del  merito  del  personale  docente  e'
istituito presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca un apposito fondo, con  lo  stanziamento  di  euro  200
milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  ripartito  a  livello
territoriale e tra le istituzioni  scolastiche  in  proporzione  alla
dotazione organica dei docenti, considerando altresi'  i  fattori  di
complessita' delle istituzioni scolastiche e delle  aree  soggette  a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  127. Il dirigente scolastico, sulla base  dei  criteri  individuati
dal comitato per la  valutazione  dei  docenti,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente
articolo, assegna annualmente al  personale  docente  una  somma  del
fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. 
  128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e'  destinata  a
valorizzare  il  merito  del  personale  docente   di   ruolo   delle
istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado  e  ha  natura  di
retribuzione accessoria. 
  129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in  corso
alla data di entrata in vigore della presente  legge,  l'articolo  11
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei  docenti).  -  1.  Presso
ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il  comitato   per   la
valutazione dei docenti. 
  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto  dal
dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: 
    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti  e
un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione,
scelti dal consiglio di istituto; 
    c) un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
  3. Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei
docenti sulla base: 
    a)  della  qualita'  dell'insegnamento  e   del   contributo   al
miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonche'  del   successo
formativo e scolastico degli studenti; 
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in
relazione  al  potenziamento  delle   competenze   degli   alunni   e
dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonche'    della
collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla
diffusione di buone pratiche didattiche; 
    c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento  organizzativo
e didattico e nella formazione del personale. 
  4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere  sul  superamento
del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed
educativo.  A  tal  fine  il  comitato  e'  composto  dal   dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma  2,  lettera
a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di
tutor. 
  5. Il comitato valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  su
richiesta   dell'interessato,   previa   relazione   del    dirigente
scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato  e  il
consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il
comitato esercita altresi' le competenze per  la  riabilitazione  del
personale docente, di cui all'articolo 501». 
  130. Al termine  del  triennio  2016-2018,  gli  uffici  scolastici
regionali inviano al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca una relazione sui criteri  adottati  dalle  istituzioni
scolastiche per il riconoscimento del merito  dei  docenti  ai  sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente
articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un  apposito  Comitato
tecnico   scientifico   nominato   dal   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  previo  confronto  con  le  parti
sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee  guida
per la valutazione del merito dei docenti a livello  nazionale.  Tali
linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla  base  delle
evidenze  che  emergono  dalle  relazioni  degli  uffici   scolastici
regionali. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso,
indennita', gettone di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento
comunque denominato. 
  131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato stipulati  con  il  personale  docente,  educativo,
amministrativo,  tecnico   e   ausiliario   presso   le   istituzioni
scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e
disponibili, non possono superare la durata complessiva di  trentasei
mesi, anche non continuativi. 
  132. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e'  istituito  un  fondo  per  i
pagamenti in esecuzione di provvedimenti  giurisdizionali  aventi  ad
oggetto il risarcimento dei danni conseguenti  alla  reiterazione  di
contratti a termine per una durata complessiva superiore a  trentasei
mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con  la
dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni. 
…
…
 
  144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle  scuole,
previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' autorizzata la spesa  di  euro  8
milioni  per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2019   a   favore
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema  educativo  di
istruzione  e  di  formazione  (INVALSI).  La  spesa   e'   destinata
prioritariamente: 
    a)  alla  realizzazione   delle   rilevazioni   nazionali   degli
apprendimenti; 
    b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali; 
    c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole. 
  145.  Per  le  erogazioni  liberali  in   denaro   destinate   agli
investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di
istruzione, per la realizzazione di nuove strutture  scolastiche,  la
manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno
a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti
spetta uncredito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni 
effettuate inciascuno dei due periodi d'imposta successivi a 
quello in corso al 31dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle 
effettuate nel periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' riconosciuto  alle
persone fisiche nonche' agli  enti  non  commerciali  e  ai  soggetti
titolari  di  reddito  d'impresa  e  non  e'  cumulabile  con   altre
agevolazioni previste per le medesime spese. 
  147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' ripartito  in  tre
quote annuali di pari importo. Le spese di  cui  al  comma  145  sono
ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di  euro
100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per  i  soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa,  il  credito   d'imposta,   ferma   restando   la
ripartizione in tre quote annuali di pari  importo,  e'  utilizzabile
tramite  compensazione  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e  non
rileva ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive. 
  148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme
siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato  secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Le  predette  somme  sono
riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento
delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto  fondo
e' assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano  destinatarie
delle erogazioni  liberali  in  un  ammontare  inferiore  alla  media
nazionale, secondo le modalita' definite con il  decreto  di  cui  al
primo periodo.
  149.  I   soggetti   beneficiari   provvedono   a   dare   pubblica
comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi  del  comma
148, nonche' della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle  erogazioni
stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di  una
pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale  telematico
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  il  bilancio
dello Stato. 
  150. Ai maggiori oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5  milioni
per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno  2017,  in  euro  20,8
milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno  2019  e  in
euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi  201
e seguenti. 



...
  212. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
    

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca

    
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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